Modificato l’art. 19 della legge 157/92

Gli articoli 447, 448 e 449 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, entrata in vigore il 1 gennaio 2023, hanno modificato l’art. 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che disciplina l’attività di controllo della fauna selvatica.

Premesso che le attività di controllo della fauna selvatica non costituiscono attività venatoria e, pertanto, possono attuarsi su tutto il territorio senza sottostare alle regole che disciplinano l’attività venatoria, le principali novità, rispetto al passato, sono:

  1. Le regioni possono avvalersi di cacciatori che hanno frequentato appositi corsi di formazione ed iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia dove avverrà l’abbattimento, coordinati da carabinieri e agenti della polizia regionale, provinciale e locale.
  2. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo, dopo i necessari controlli igienico-sanitari, saranno destinati al consumo alimentare.

Gli articoli 447, 448 e 449 della legge 29 dicembre 2022 n. 197