A seguito della proroga dello Stato di Emergenza, le licenze di porto d’armi con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021

Il Ministero dell’Interno con la circolare del 20 gennaio 2021 ha confermato che la proroga di validità, prevista dalla legge 159 del 27 novembre 2020, entrata in vigore il 4 dicembre 2020, per tutti gli atti abilitativi ed autorizzativi, comunque denominati, comprende anche le licenze di porto d’armi non rinnovate con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello Stato di Emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021, che, pertanto, mantengono la loro validità fino a 90 giorni dopo la fine dello Stato di Emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021. Chiarisce, inoltre, che un’eventuale ulteriore proroga della fine dello Stato di Emergenza sposterà automaticamente di ulteriori 90 giorni la scadenza dei suddetti atti amministrativi.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 20 gennaio 2021