I porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020

(Alcuni associati ci hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla proroga fino al 29 ottobre dei porto d’armi con scadenza tra il 31 gennaio e 31 luglio. Il testo del 2 comma dell’art. 103 della legge 27 del 24 aprile 2020 è estremamente chiaro e viene riportato anche con esempi a pagina 5 della circolare del Ministero dell’Interno del 13 maggio.)

Circolare del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2020


In sede di conversione del decreto 18/2020, “Decreto Cura Italia”, la legge 27 del 24 aprile 2020 ha così modificato il 2 comma dell’art. 103 : “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita’ per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, poichè tra i “permessi, concessioni, ecc…” rientrano anche le licenze di caccia, i porto d’arma per difesa personale, i porto di fucile per uso tiro a volo, ecc… così come confermato anche nelle circolari del Ministero dell’Interno e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è stata fissata al 31 luglio, tutti i porto d’armi rimangono pienamente validi fino al 29 ottobre.

Questo al fine di permettere ai titolari di preparare la documentazione, chiedere il rinnovo ed ottenere il nuovo documento, malgrado i possibili ritardi da parte degli uffici, in tempo utile per la scadenza.

La legge 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto 18/2020